IL FUN 2022/2023 E L’UNIFORMITA’
IL FUN 2022/2023 E L’UNIFORMITA’
Finalmente, in un incontro tra OO.SS. ed Amministrazione si è cominciato a parlare del FUN 2022/2023, in attesa che si aprano le trattative per il rinnovo del CCNL…2019/2021! Per la verità, il FUN 2022/2023 ricade nella vigenza contrattuale 2022/2024…Campa cavallo!
L’UNIFORMITA’
Secondo i sindacati, grazie agli ultimi stanziamenti stabiliti dalla Legge di Bilancio, in particolare i risparmi conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, ci sarebbero risorse sufficienti per arrivare all’uniformità della retribuzione di posizione/quota variabile su tutto il territorio nazionale; a tal proposito, il MIM ha comunicato che sono stati quantificati i risparmi relativi all’anno 2022 (17.789.611 euro) e ai primi otto mesi del 2023 (8.067.949 euro).
Per la verità, i sindacati non sono proprio sicuri che le risorse siano sufficienti, dato che alcune sono una tantum, per cui chiedono di arrivare finalmente ad una stabilizzazione del FUN che non renda necessario operare di continuo stanziamenti aggiuntivi, onde evitare una decurtazione degli stipendi, come successo negli ultimi anni.
In effetti, in base ai nostri calcoli la risorse per il 2022/2023 dovrebbero bastare (VEDI), ma negli anni successivi cosa succederà?
L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Per arrivare all’uniformità, i sindacati chiedono che si dia finalmente corso alla nuova normativa stabilita dal CCNL 2016/2018, rimasta inapplicata a seguito delle disposizioni legislative che hanno prorogato la contrattazione regionale fino all’anno scolastico 2021/2022; così si esprime la CISL: “La consistenza di questi fondi, insieme agli stanziamenti già inseriti in legge di bilancio, consentirebbe di aprire la trattativa per il Contratto integrativo nazionale, previsto già nel CCNL 2018 di Area e mai attuato, anche per i rinvii attuati normativamente già per ben tre anni scolastici.”
Ancora più chiara la CGIL: “A tal fine la FLC CGIL ha sollecitato l’avvio immediato della contrattazione integrativa nazionale che, sulla base delle risorse complessive confluite nel FUN, dovrà individuare numero delle fasce, percentuale delle scuole presenti in ciascuna fascia, rapporti retributivi tra le fasce e modalità di applicazione della clausola di salvaguardia delle retribuzioni che consente il mantenimento della retribuzione in godimento per tutta la durata dell’incarico triennale anche ai pochi casi in cui il passaggio alle fasce nazionali determini, nelle regioni con le retribuzioni più alte, una diminuzione della retribuzione di posizione parte variabile.”
Ma allora, c’è la possibilità che qualcuno veda ridotta la posizione variabile?
Di più: o noi non abbiamo capito male il testo contrattuale, oppure il CCNL 2016/2018 dice cose molto diverse da quanto affermato dalla CGIL; questo il testo dell’articolo 7, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale:
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato;
c) i criteri per la corresponsione delle quote aggiuntive di retribuzione di risultato connesse ad incarichi aggiuntivi;
d) i criteri per la corresponsione di quote aggiuntive di retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione, nel caso di affidamento di incarichi ad interim o reggenze per i periodi di sostituzione di altro dirigente;
e) i criteri di riparto dei Fondi tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto delle vigenti discipline in materia stabilite a livello di contratto collettivo nazionale, nonché i criteri di riparto su base regionale delle risorse del Fondo di cui all’art. 41, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42 (Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam);
Ci sembra che dal testo emerga con chiarezza che è oggetto di contrattazione la retribuzione di risultato nei suoi vari aspetti, mentre la retribuzione di posizione/quota variabile semplicemente non viene menzionata, a parte i criteri per il riparto del FUN tra posizione variabile e risultato.
Tradotto in italiano: tutto quello che dice la CGIL (…individuare numero delle fasce, percentuale delle scuole presenti in ciascuna fascia, rapporti retributivi tra le fasce”) non è materia di contrattazione, per cui non può diventare oggetto del CIN.
L’art.5 del CCNL 2016/2018 stabilisce che la graduazione delle posizioni dirigenziali è oggetto di confronto, non di contrattazione:
3. Sono oggetto di confronto:
b) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti scolastici ed Afam, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 commi 3 e 4 del CCNL 11/4/2006 come sostituiti dall’art. 6 CCNL 15/7/2010;
Sempre l’art.5 stabilisce che “Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.”, ma alla fine chi decide è l’amministrazione, con atto amministrativo unilaterale.
Altro che CIN! Speriamo di aver capito male…
IL MIM NICCHI
Che la situazione non sia completamente sotto controllo lo dimostra l’atteggiamento del MIM, che non intende procedere alla determinazione della posizione variabile a livello nazionale per il corrente anno scolastico 2022/2023, vorrebbe rimandarla al prossimo, il 2023/2024.
Il Ministero vorrebbe continuare anche quest’anno con la contrattazione regionale, grazie ad un ulteriore intervento legislativo di prossima emanazione; la norma dovrebbe prevedere anche un blocco della posizione variabile ai livelli previgenti, in modo da non rendere più difficile l’uniformità nazionale da far partire con l’a.s. 2023/2024.
A nostro avviso, passerà la linea del MIM per quest’anno, poi si vedrà, magari rimettendo un po' di ordine nella normativa contrattuale nel caso si riesca finalmente a stipulare il CCNL 2019/2021.