L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Nella stipula dei CIR 2020/2021 e 2021/2022 della regione Abruzzo è stata applicata la nuova normativa stabilita dal CCNL 2016/2018 in merito alla determinazione della retribuzione di posizione/parte variabile; questo ha comportato per i Dirigenti Scolastici della regione una perdita dell’11,56 sulla posizione variabile.
Vediamo la perdita fascia per fascia:
CIR 2021/2022 |
CIR PRIMA DEL CONTRATTO |
PERDITA |
1.419,40 |
1.583,49 |
164,09 |
1.091,26 |
1.217,41 |
126,16 |
763,12 |
851,34 |
88,22 |
Se si fosse applicata la normativa precedente al CCNL 2016/2018, un Dirigente di prima fascia avrebbe percepito 164,09 euro al mese in più!
Attenzione: non vogliamo dire che questi soldi sono andati persi, in effetti sono stati travasati sulla retribuzione di risultato; si tratta quindi di una semplice partita di giro, i 164,09 sono passati dalla posizione al risultato? Non proprio.
Per prima cosa, va detto che la posizione variabile viene corrisposta mensilmente, per cui il nostro Dirigente di prima fascia dell’Abruzzo non appena verrà data applicazione al CIR 2021/2022 avrebbe percepito 164,09 euro al mese in più ed avrebbe percepito anche i relativi arretrati.
La retribuzione di risultato invece viene pagata annualmente, per cui siamo fermi al 2019/2020, quella stabilita dai due CIR sopra menzionati verrà pagata solo tra qualche mese, quando i due CIR verranno messi in pagamento; per recuperare quanto perso, bisognerà aspettare che venga stipulato il CIR 2022/2023: campa cavallo!
Non solo: il travaso di risorse dalla posizione variabile al risultato ha effetto anche sulla pensione e sul TFR e qui i danni sono irreparabili.
La posizione variabile, infatti, viene considerata per intero nel calcolo della Quota A della pensione e nel calcolo del TFR, mentre la retribuzione di risultato non viene considerata…per niente! E’difficile dire quale sarà la perdita sulla pensione e sul TFR, ma di certo ci sarà una perdita ed è destinata ad aumentare col passare degli anni.
Tutto questo risultava ben chiaro a chi era al tavolo del primo CCNL dell’Area V, quando si fece in modo di incrementare al massimo la quota destinata alla posizione variabile; con il CCNL 2016/2018 i sindacati hanno avallato le pretese del MEF, che a sua volta la situazione ce l’ha ben chiara: il MEF ha cercato per anni di ottenere questo risultato per via amministrativa e con l’ultimo contratto…l’ha ottenuto per via contrattuale!
IL CCNL 2016/2018
Vediamo la nuova normativa stabilita dal CCNL 2016/2018; all’art. 42, si stabilisce:
Art. 42 Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam |
1. La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b). |
3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sotto dimensionate di cui all’art. 43 è destinato non più dell’85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all’art. 41. |
4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, c. 1. |
5. I commi 1 e 3 del presente articolo si applicano dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 ed è conseguentemente disapplicato, da tale data, l’art. 26 del CCNL 15/7/2010. |
L’ultimo contratto stabilisce che la posizione variabile vada determinata per tutte le scuole della regione, anche se sono prive di titolare; in precedenza, invece, la determinazione avveniva sulla base dei Dirigenti Scolatici in servizio.
Inoltre, all’art. 43 si stabilisce:
Art. 43 Incarichi di reggenza |
1. Ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, al dirigente cui è affidata la reggenza di altra istituzione può essere, un compenso finalizzato a remunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, c. 1, lett. D), nei limiti di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL Area V del 11/4/2006. |
2. Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell’ambito delle risorse di cui all’art. 42, comma 3. |
3. Il presente articolo si applica dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 ed è conseguentemente disapplicato, da tale data, l’art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006. |
Si stabilisce che la spesa delle reggenze vada imputata al budget disponibile per la retribuzione di posizione/quota variabile, anziché al budget destinato alla retribuzione di risultato; è questa la posizione sostenuta dal MEF e i sindacati l’hanno accetta, facendola diventare norma contrattuale.
Eppure l’art. 43, comma 1 è chiarissimo: il compenso per la reggenza è “riconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato…”: si tratta di retribuzione di risultato, ma la spesa è imputata al budget della posizione variabile! Misteri contrattuali.
Come detto, queste nuove norme danno luogo ad uno spostamento di risorse dalla retribuzione di posizione alla retribuzione di risultato: detta in modo chiaro, la posizione variabile diminuisce rispetto alla normativa precedente, mentre il risultato aumenta.
In particolare, il comma 1 dell’art. 42 è una specie di rivoluzione; se questa norma fosse tata applicata negli anni passati, gli importi della retribuzione di posizione/quota variabile sarebbero stati molto inferiori, in alcune regioni sarebbero stati della metà.
Vediamo come la nuova normativa è stata applicata nelle ipotesi di accordo sottoscritte in Abruzzo per i CIR relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
LA MEDIA IN BASE ALL’ORGANICO
Per prima cosa, viene determinato il budget per la posizione variabile:
|
A.S. 2020/2021 |
A.S. 2021/2022 |
BUDGET |
5.529.949,24 |
5.543.801,43 |
BUDGET PER POSIZIONE |
4.700.456,85 |
4.712.231,22 |
SPESA POSIZIONE FISSA |
2.195.509,95 |
2.162.946,35 |
BUDGET POSIZIONE VARIABILE |
2.504.946,90 |
2.549.284,87 |
INTEGRAZIONE POSIZIONE VARIABILE |
0,00 |
322.548,82 |
BUDGET POSIZIONE VARIABILE CON INTEGRAZIONE |
2.504.946,90 |
2.871.833,69 |
Si parte dal budget disponibile, viene determinato il budget per la posizione nella misura dell’85%, si sottrae la spesa per la posizione fissa e si ha così il budget disponibile per la posizione variabile; per il solo a.s. 2021/2022 c’è un’integrazione di 322.548,82 euro per effetto dello stanziamento straordinario disposto dalla Legge di Bilancio 2022.
Fin qui, tutto nella norma; il passo successivo, invece, costituisce un’interpretazione creativa della norma contrattuale.
Nei due CIR viene calcolata una media pro capite della posizione variabile in base ai posti in organico:
MEDIA IN BASE ALL'ORGANICO |
||
|
A.S. 2020/2021 |
A.S. 2021/2022 |
BUDGET POSIZIONE VARIABILE |
2.504.946,90 |
2.871.833,69 |
POSTI IN ORGANICO |
193 |
193 |
MEDIA PRO CAPITE |
12.979,00 |
14.879,97 |
La media così ottenuta vie moltiplicata per il numero dei Dirigenti Scolastici in servizio e si ottiene così il nuovo budget per la posizione variabile:
|
A.S. 2020/2021 |
A.S. 2021/2022 |
MEDIA PRO CAPITE |
12.979,00 |
14.879,97 |
DIRIGENTI IN SERVIZIO |
175 |
173 |
BUDGET POSIZIONE VARIABILE RIDETERMINATO |
2.271.325,00 |
2.574.234,81 |
In base a questo nuovo budget, vengono stabiliti gli importi della posizione variabile per le diverse fasce; va sottolineato che in ogni caso il budget della posizione variabile diminuisce dell’11,56%, come detto. Non poco.
E’ STATO RISPETTATO IL CONTRATTO?
Che dire? Il testo contrattuale è chiarissimo: “La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare”; la posizione variabile va definita sulla base delle posizioni dirigenziali, cioè sulla base delle scuole autonome presenti in una regione.
Detta in altro modo: ad ogni scuola va attribuito un valore economico, che per il Dirigente Scolastico assegnato a quella scuola costituisce l’importo della posizione variabile; nel caso una scuola sia senza dirigente, la somma inutilizzata costituisce un residuo che viene utilizzato per il pagamento delle reggenze e, in caso di un ulteriore residuo, va ad integrazione della retribuzione di risultato.
Nei due CIR si sceglie una strada diversa, quella della media che abbiamo sopra illustrato, che chiaramente vuole essere rispettosa della norma contrattuale; a noi sembra alquanto creativa, ma la nostra opinione conta poco, bisognerà vedere cosa ne pensano gli organi di controllo.
IL RESIDUO
Anche con il metodo utilizzato nei due CIR si registra comunque un residuo non utilizzato, dovuto al fatto che i Dirigenti Scolastici in servizio sono di meno rispetto ai posti in organico:
BUDGET POSIZIONE VARIABILE |
2.504.946,90 |
2.549.284,87 |
BUDGET POSIZIONE VARIABILE RIDETERMINATO |
2.271.325,00 |
2.574.234,81 |
RESIDUO NON UTILIZZATO |
233.621,90 |
297.598,88 |
Il residuo viene suddiviso tra pagamento delle reggenze ed integrazione del budget per la retribuzione di risultato:
A.S. 2020/2021 |
A.S. 2021/2022 |
|
RESIDUO |
233.621,90 |
297.599,35 |
SPESA PER REGGENZE |
163.312,95 |
223.016,00 |
INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO |
70.308,95 |
74.583,35 |
LA PENALIZZAZIONE DELLA POSIZIONE VARIABILE
Abbiamo visto che la penalizzazione della posizione variabile è pari all’11,56%; se fosse stato ancora in vigore il CCNL 2006/2009, gli importi della posizione variabile sarebbero quindi stati superiori della percentuale appena indicata:
FASCE |
CCNL 2016/2018 |
CCNL 2006/2009 |
PERDITA |
PRIMA |
1.419,40 |
1.583,49 |
-164,09 |
SECONDA |
1.091,26 |
1.217,41 |
-126,16 |
TERZA |
763,12 |
851,34 |
-88,22 |
Come si vede, c’è una perdita non indifferente.
Da tener presente che l’Abruzzo è una regione quasi ad organico pieno, cosa succederà nelle regioni dove i vuoti di organico sono rilevanti?