CHE FINE HA FATTO IL CONTRATTO?
CHE FINE HA FATTO IL CONTRATTO?
Il contratto è scomparso dall’orizzonte…Nessuno ne parla, eppure si tratta di un contratto…già scaduto, dato che la vigenza è 2019/2021! Speriamo che con la formazione del nuovo governo ci sia un’accelerazione.
Certo, le prospettive non sono buone, per il semplice motivo…che non ci sono soldi e, vista la situazione dei conti pubblici, non crediamo proprio che ci sia la possibilità di nuovi stanziamenti; di conseguenza, già è tanto se si riuscirà a recuperare quanto perso a causa dell’inflazione, dato che l’incremento dei prezzi più consistente è avvenuto nel 2022, cioè oltre la vigenza contrattuale.
Eppure, bisogna ribadire che l’obiettivo strategico è la perequazione esterna, lo è da più di 20 anni, dal primo contratto dell’Area V; ci sono poi alcuni “suicidi sindacali” che vanno assolutamente sanati con il prossimo contratto.
La perequazione esterna
Per la perequazione esterna, c’è il “piccolo” problema che servirebbero circa 400 milioni lordo stato!
E’ una cifra che può apparire spropositata, se solo si pensa che in 20 anni lo stanziamento di risorse aggiuntive a favore dei dirigenti scolastici è stato pari a 285 milioni, che hanno permesso di raggiungere la perequazione sullo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione/parte fissa.
Questo però è quello che i Dirigenti Scolastici devono rivendicare, tanto più che ogni tanto appare sulla stampa che …guadagnano troppo! Anche se ci vorranno altri venti anni.
Ad oggi, la sperequazione si aggira sui 30.000 euro annui, tutta imputabile alla retribuzione di posizione/parte variabile e alla retribuzione di risultato (VEDI).
Riappropriarsi delle prerogative sindacali
I sindacati rappresentativi, negli ultimi due contratti, si sono semplicemente…suicidati!
1-Nel CCNL 2006/2009 la determinazione del FUN è stata derubricata da materia di contrattazione a materia di informazione, per cui l’Amministrazione da allora determina in modo unilaterale, con un atto amministrativo, l’ammontare del FUN; tradotto in italiano: determina unilateralmente quanto i Dirigenti Scolastici prenderanno di posizione variabile e di risultato! Se un sindacato non contratta la retribuzione dei suoi rappresentati, a cosa serve?
Come ben sappiamo, l’amministrazione ha usato le sue nuove prerogative alla grande, tagliando il FUN in modo illegittimo dal 2011/2012 ad oggi e a noi non ci è rimasto altro che fare ricorso al TAR! Tutto questo in base alla normativa vigente fino al 2009 non sarebbe successo, perché il FUN veniva determinato per via contrattuale.
2-Non so quanti colleghi se ne siano resi conto, ma il CCNL 2016/2018 ha abrogato la contrattazione a livello regionale: questo vuol dire, a regime, dimenticarsi i CIR!
E’ come se nel comparto si abrogasse la contrattazione di istituto, con buona pace di RSU e RSA: magari a qualche D.S. non dispiacerebbe…
Per fortuna, è intervenuto il legislatore che ha ripristinato la contrattazione regionale fin o all’anno scolastico 2021/22, per cui adesso si sta procedendo alla stipula dei CIR (VEDI).
3.Il combinato disposto dei due suicidi ha fatto emergere il “problema dell’uniformità”: la posizione variabile, a partire dal corrente anno scolastico, dovrebbe essere determinata dal MIUR a livello nazionale tramite atto amministrativo; piccolo problema: data la forte disparità tra regioni oggi esistente, l’uniformità comporterebbe per un bel pezzo di categoria…il taglio degli stipendi oggi in godimento!
Va sottolineato che anche la disparità tra regioni è frutto di una scellerata scelta sindacale, fatta sempre nel CCNL 2006/2009; fino ad allora, il FUN veniva suddiviso tra le regioni in base al numero dei Dirigenti in servizio, con il CCNL 2006/2009 si è stabilito che la suddivisione avvenga sulla base dei posti in organico, avvantaggiando così le regioni con più vuoti di organico: non conta solo quanto sia grande la torta, ma anche quanti sono i commensali che si siedono a mangiarla!
Per arrivare all’uniformità senza che nessuno ci rimetta, bisognerebbe allineare gli importi esistenti nelle diverse regioni con quelli delle regioni che hanno gli importi più elevati; piccolo problema: i soldi non ci sono e…non ci saranno! (VEDI)
Bisogna ottenere con il contratto che la determinazione del FUN ritorni ad essere materia di contrattazione e che venga ripristinata la contrattazione regionale, a cominciare dai CIR relativi a posizione e risultato.
Certo, rimarrebbe il problema della disparità tra regioni, ma la questione è molto delicata, perché, in mancanza di stanziamenti aggiuntivi, superare la disparità significa che qualcuno ci guadagnerà e qualcuno ci rimetterà…
Il testo unico contrattuale
Non so quanti se ne siano resi conto, ma oggi non esiste un “testo unico contrattuale”.
Il CCNL 2016/2018, infatti, all’art. 1, comma 9, stabilisce che rimangono in vigore le norme delle precedenti Aree contrattuali, la V e la VII, purché siano compatibili e non siano state sostituite dalle norme dello stesso contratto 2016/2018 dell’Area C e, naturalmente, non siano in contrasto con norme di legge; il tutto, nei limiti stabiliti dal D.Lgs 165/2001.
Vacci a capire qualcosa: quali sono le norme contrattuali oggi vigenti?
Non basta: per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici, a sua volta il CCNL 2006/2009 dell’Area V, nella Premessa, al comma 6 stabilisce:
“Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni non disapplicate dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.”
Il CCNL 2006/2009 fa quindi riferimento ai precedenti CCNL, affermando che rimane in vigore quanto non disapplicato, nel rispetto naturalmente delle norme di Legge.
Questa stratificazione normativa, questo tornare all’indietro procedendo per scatole cinesi si arresta finalmente al CCNL 2002/2005 dell’Area V, che nella Premessa, al comma 6 stabilisce:
“Il presente CCNL…raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali di Area…
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia si tratti di nuove sia di precedenti, queste ultime modificate o meno…”
Il testo contrattuale del CCNL 2002/2005 riprende e riassume tutte le norme di origine contrattuale precedenti: finalmente un punto fermo!
Il CCNL 2002/2005 è quindi la base della normativa contrattuale tutt’ora vigente, perché è il punto di partenza della stratificazione che si conclude con il CCNL 2016/2018.
Chi scrive ha elaborato un testo integrato delle diverse norme contrattuali, facendo una specie di sinossi dei tre contratti 2002/2005, 2006/2009 e 2016/2018; naturalmente, il testo è formulato per come l’ho capito lo scrivente, ma non si può certo dire…che il contratto è questo! Più grave: nessuno può dire quali siano le norme contrattuali oggi vigenti, specialmente in alcune materie ci vorrebbe un’interpretazione autentica o al solito…andare dal giudice!
Il CCNL 2019/2021 deve formulare un testo contrattuale completo, senza alcun richiamo a norme precedenti; si tratta di fare una specie di “Testo Unico”, da stabilire in sede contrattuale.