IL FUN. UN SUICIDIO SINDACALE

Scritto da Pietro Perziani on . Postato in Il dirigente e lo staff

IL FUN

UN SUICIDIO SINDACALE

In merito alla determinazione dell’ammontare del FUN, nel corso degli anni i sindacati hanno fatto un vero e proprio harakiri, hanno rinunciato alle loro prerogative contrattuali.

I primi due contratti

In origine infatti, a partire dal primo contratto dell’Area V, la determinazione del FUN era oggetto di contrattazione; di seguito, riportiamo il testo del secondo contratto, il CCNL 2002/2005, che all’art. 4, comma 1 è chiarissimo:

“In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:

c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;”

L’ammontare dei Fondi Regionali andava perciò concordato tra Amministrazione e OO.SS. mediante la stipula di un CIN, un contratto integrativo nazionale (Da notare: allora i Fondi erano regionali, poi è stato introdotto il Fondo Unico Nazionale, FUN).

In effetti, dopo il CCNL 2000/2001 fu stipulato il CIN del 28/05/2002 che all’art. 3 stabiliva in modo analitico l’ammontare dei Fondi regionali, con annesse tabelle regione per regione; lo stesso fu fatto dopo la stipula del CCNL 2022/2005, con il CIN del 22/02/2007.

Si potrebbe dire: il sindacato ha fatto il suo mestiere!

La svolta del CCNL 2006/2009

La situazione cambia completamente con il CCNL 2006/2009; all’art. 2, comma 1 vengono stabilite le materie di contrattazione e la determinazione dell’ammontare del FUN (I Fondi regionali vengono trasformati in Fondo Unico Nazionale) semplicemente non c’è più, scompare!

Questo dà campo libero al MIUR e al MEF, che possono agire come vogliono, liberamente, il sindacato non ci può mettere bocca perché si tratta di un Atto Amministrativo.

Siamo in presenza di un vero e proprio suicidio sindacale, come si vedrà bene negli anni seguenti: a partire dall’a.s. 2011/2012 il MIUR e il MEF hanno tagliato il FUN e il sindacato non ha potuto metterci bocca!

Questo non sarebbe successo se la determinazione dell’ammontare del FUN fosse rimasta materia di contrattazione: si sarebbero dovuti stipulare dei CIN, il MIUR e il MEF non avrebbero potuto intervenire unilateralmente, addirittura a posteriori e con anni di ritardo, come vedremo a breve.

Quanto appena detto non è una nostra idea, si tratta di una affermazione del Consiglio di Stato, che in una sua recente Sentenza stabilisce: “…la normativa demanda alla contrattazione collettiva solo la fissazione dei criteri di utilizzo del FUN e non la quantificazione dello stesso, che viene invece

effettuata unilateralmente ed autoritativamente dal MIUR, con proprio decreto, sottoposto solo al visto del MEF…”. Più chiaro di così!

Il CCNL 2016/2018

Il suicidio del CCNL 2006/2009 non è stato sanato dal CCNL 2016/2018, che all’art. 6 stabilisce le materie di confronto e all’art. 7 le materie di contrattazione: la determinazione dell’ammontare del FUN non viene citata, né tra le materie di confronto né tra le materie di contrattazione; il MIUR e il MEF, di nuovo, possono fare quello che gli pare! In effetti, hanno continuato imperterriti a tagliare.

Qui non è che stiamo parlando di questioni astratte: determinare l’ammontare del FUN significa decidere gli stipendi dei Dirigenti Scolastici italiani, stabilire quanto debbano percepire di Retribuzione di Posizione/Parte Variabile e di Retribuzione di Risultato.

Detta in altro modo: in base al contratto oggi vigente per l’Area C, il Datore di Lavoro può stabilire unilateralmente lo stipendio dei suoi dipendenti! Pensiamo a cosa succederebbe se qualcosa di simile avvenisse nel privato…

Ma se è così (Ed è così…), i sindacati cosa ci stanno a fare? Se un sindacato non contratta il salario di chi rappresenta, a cosa serve? Coloro che stavano al tavolo contrattuale per la stipula del CCNL 2016/2018, a cosa pensavano? Certo non a curare gli interessi dei loro associati, a cominciare da quello più importante: la tutela della retribuzione.

Se nel CCNL 2016/2018 fosse stata reintrodotta la determinazione del FUN come materia di contrattazione, si sarebbero dovuti stipulare dei Contratti Integrativi Nazionali relativi ai FUN 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 oltre a quelli degli anni scolastici successivi e noi oggi non staremmo qui a parlare di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, perché i tagli potevano essere recuperati per via contrattuale.

La via contrattuale è la via normale per un sindacato, ma dato che i sindacati rappresentativi non hanno fatto il loro mestiere, un sindacato, l’UDIR, ha percorso l’unica via possibile per tutelare gli interessi dei Dirigenti Scolastici italiani: quella giurisdizionale; dato che, come detto, la determinazione del FUN è ormai un Atto Amministrativo, ha fatto ricorso al TAR del Lazio.

Il Ricorso al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato

Queste le tappe del ricorso:

-l’UDIR ha presentato ricorso al TAR Lazio nel novembre 2019, impugnando il Decreto MIUR n. 1486 del 23/09/2019 con cui veniva determinato l’ammontare del FUN relativo all’a.s. 2017/2018

-nell’ottobre del 2020 il TAR Lazio si è pronunciato, stabilendo la propria incompetenza

-l’UDIR ha allora proposto ricorso al Consiglio di Stato, che si è pronunciato nel marzo del 2021, stabilendo l’ammissibilità del ricorso amministrativo ed ha quindi rimandato la trattazione della causa al TAR Lazio per il giudizio di merito.

Tutto molto semplice e preciso, nei termini di legge.

Entrando nel merito, va detto che nel suo ricorso l’UDIR non ha contestato le diverse leggi che a partire dalla cosiddetta Legge Tremonti del 2010 hanno tagliato gli stipendi dei Dirigenti Scolastici italiani, ha contestato invece l’applicazione che di queste leggi ha fatto il MIUR a partire dalla determinazione del FUN relativo all’a.s. 2011/2012.

Il MIUR ha operato tagli illegittimi che si sono accumulati nel corso degli anni, fino alla determinazione del FUN relativo all’a.s. 2017/2018.

Quanto sostenuto dall’UDIR non appare di certo peregrino, se solo si fa mente alla vera e propria telenovela a cui abbiamo assistito in merito alla determinazione del FUN dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2017/2018.

Il MIUR ha dato applicazione in modo corretto alla Legge 122/2010 (Legge Tremonti) per due anni scolastici, il 2011/2012 e il 2012/2013; nella determinazione dei due FUN, il MIUR ha correttamente applicato le procedure contrattuali ed amministrative vigenti.

I due FUN sono stati ripartiti tra le regioni e a livello locale sono stati stipulati i CIR, l’Amministrazione li ha trasmessi alle RTS e queste li hanno messi in pagamento: il processo contrattuale ed amministrativo è arrivato a compimento.

Più esattamente, per l’a.s. 2011/2012 il processo contrattuale ed amministrativo è arrivato a compimento in tutta Italia, mentre per quanto riguarda l’a.s. 2012/2013 questo è successo solo in sei regioni.

Il MEF e di conseguenza il MIUR, però, ad un certo punto hanno cambiato idea: il 6 novembre 2014 il MIUR ha provveduto ad una nuova determinazione del FUN relativo all’a.s. 2012/2013; non basta: il MIUR ha effettuato un’ulteriore modifica il 28 luglio 2015, a più di due anni e mezzo di distanza dalla prima determinazione del 20 dicembre 2012!

Già che c’erano, il MIUR e il MEF hanno pensato bene di tagliare, ben quattro anni dopo, anche il FUN relativo all’a.s. 2011/2012.

Come si sono potuto modificare degli Atti Amministrativi pienamente legittimi, quindi vidimati dagli organi di controllo ivi compreso il MEF, che avevano avuto effetto in tutta Italia a seguito della stipula dei contratti regionali?

Dagli atti, appare chiaramente che il MIUR ha subito un’imposizione da parte dell’UCB (Ufficio Centrale di Bilancio), ha dovuto obbedire obtorto collo agli ordini superiori; lo ripetiamo: se ci fosse stata la contrattazione, tutto questo non sarebbe potuto succedere…Nessuno avrebbe potuto annullare dei CIR legittimamente stipulati.

Quanto appena detto si è ripetuto negli anni successivi, al momento dell’applicazione delle diverse leggi che si sono succedute dopo la legge Tremonti del 2010; naturalmente, i tagli si sono sommati anno per anno, fino ad arrivare all’a.s. 2017/2018.

Il FUN 2017/2018

La telenovela si ripete in occasione della determinazione del FUN 2017/2018 con il Decreto n. 1486/2019; nelle premesse del Decreto è riportata una corrispondenza tra la Direzione delle Risorse umane e finanziarie del MIUR e l’UCB di Bilancio presso il MIUR che è andata avanti in ben diciotto tappe, dal 1 gennaio 2018 al 23 settembre 2019, quando finalmente è stato emanato l’appena menzionato Decreto.

In particolare, il MIUR è stato costretto a riformulare ben cinque volte il Decreto a partire da gennaio 2018:

-DDG 11 gennaio 2018, n. 19

-DDG 6 marzo 2018, n. 232

-DDG 29 maggio 2019, n. 850

-DDG 29 maggio 2019, n. 1124

-DDG 22 agosto 2019, n. 1404

per arrivare finalmente al Decreto n. 1486, emanato più di un anno ed otto mesi dopo la formulazione originaria.

Il merito del ricorso

Il fatto è che in questa vicenda il MIUR aveva ragione e il MEF aveva torto, per cui nel ricorso si chiede al TAR Lazio molto semplicemente di rideterminare nel suo corretto importo il FUN 2017/2018, secondo la primitiva impostazione del MIUR.

Stiamo parlando di una cifra non indifferente: nella determinazione del FUN 2017/2018 il MIUR e il MEF hanno tagliato 32.599.140,48 euro, si tratta di recuperare circa 4.800 euro in media pro capite per il solo a.s. 2017/2018.

E’ chiaro che se la pronuncia del TAR Lazio sarà favorevole, ci sarà la possibilità di recuperare tale somma anche negli anni successivi, perché il taglio è permanente.

Inoltre, rivolgendosi al giudice del lavoro, sarà anche possibile recuperare quanto perso negli anni precedenti a seconda delle situazioni individuali; stiamo parlando di una cifra sull’ordine dei 30.000 euro in media pro capite!

UA-12945503-14